WEBCAM A LUCI ROSSE: con partecipazione dello spettatore – la copula virtuale è prostituzione o rappresentazione di spettacolo osceno?
Non è questione di poco conto quella di cui innanzi, in quanto – pur in un contesto giurisprudenziale abbastanza chiaro – ancora oggi esistono, fra i Giudici, valutazioni contrastanti.
Innanzitutto vanno precisati alcun punti essenziali del caso in esame, trattati in sentenza e, cioè:
alcune intrattenitrici offrivano le proprie grazie su un sito web, per così dire, in “diretta”;
lo spettatore, previo superamento di un accesso riservato agli adulti, poteva interagire sulle stesse chiedendo, a distanza, i l compimento di una determinata attività sessuale;
le intrattenitrici erano compensate con una percentuale degli incassi realizzati dal gestore del sito contenente l’area “calda” protetta.
Orbene, rinviato a giudizio (con l’imputazione di sfruttamento della prostituzione) il titolare del sito era stato assolto dal giudice di primo grado nella considerazione che lo stesso non aveva commesso alcuna attività di sfruttamento nei confronti delle intrattenitrici in quanto le predette, con i comportamenti e le modalità di cui innanzi alle lettere a)-b)-c), non si prostituivano ma commettevano semplici atti osceni (art 527 c.p.) dei quali, eventualmente, potevano essere ritenute penalmente responsabili.
Non erano possibile parlare, infatti, di prostituzione in quanto, pur operando nei modi predetti, la anomala coppia interagiva a distanza di sicurezza….
Il piacere sessuale, infatti, è qualcosa di più, si assumeva dal Giudicante, della semplice eccitazione che può produrre siffatto spettacolo. Esso lo si raggiunge esclusivamente nel rapporto fisico diretto caratterizzato dal contato fisico tra due corpi.
La Cassazione, alla quale il P.M. si era rivolto per contestare detti assunti, ha dato torto al Tribunale di Primo Grado e quindi al titolare del sito in veste di imputato.
Detto inappellabile Giudice (vedasi Cassazione Penale sezione terza n. 25464/2004) ha, al contrario, così ragionato sulla base, anche, di precedenti proprie pronunzie:
E’ vero che il concetto di prostituzione non è stato esattamente delineato dal Legislatore (vedasi Legge 20-02-1958 N75 detta anche Legge Merlin) ma esso è ormai chiaramente definito nella consolidata Giurisprudenza in materia, sulla base della quale non è richiesta “la congiunzione carnale con qualsiasi modalità essa avvenga” ovvero il compimento di atti ravvicinati di libidine dietro pagamento di un corrispettivo. Il concetto di prostituzione è, invero, più onnicomprensivo e generico perchè riguarda semplicemente “prestazioni sessuali a pagamento” il che nel caso in esame comporta la sussistenza del reato di sfruttamento come innanzi indicato.
Ed allora, potrebbe osservare un incredulo ma ortodosso signore delle prestazioni sessuali:
“ciò significa che a mille chilometri di distanza un cliente, tramite internet, può fare sesso telematico con una bella straniera disposta a prostituirsi dietro versamento d un corrispettivo prefissato?” Si, risponde la Cassazione, ciò ove però, si verifichi potenzialmente (attenzione! …senza alcuna verifica concreta del risultato…) una situazione di soddisfacimento della libidine del cliente.
Non entriamo del merito della convenienza di siffatte scelte –che certo sono antitradizionali- non potendosi contestare la circostanza che ognuno è libero di appagare le proprie esigenze amorose nel modo che ritiene più adeguato e senza fare storcere il naso ai cultori dell’amplesso a stretto contatto di gomito.
Da oggi la realtà è diversa: Non esiste più solamente il sesso tradizionale, bensì anche quello che prescinde dalla congiunzione carnale e variazioni sul tema.
Si…, dobbiamo rassegnarci ad accettare qualcosa che poco tempo fa era pura follia: La copula virtuale…! Chi si contenta “gode”.
